Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale

Art. 13

In vigore dal 24 gen 1961
Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri designati dagli Enti che devono rappresentare: 1) Rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio. 2) Rappresentante del Ministero dell'agricoltura e della foreste. 3) Rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo. 4) Un rappresentante degli agricoltori. 5) Un rappresentante dei lavoratori agricoli. 6) Un rappresentante dei dirigenti di aziende agricole operanti nel settore vitivinicolo. 7) Un rappresentante dei coltivatori diretti, scelti, tutti e quattro, dal Ministro per l'industria e per il commercio tra gli appartenenti alle rispettive categorie, su designazione delle Organizzazioni di categoria a carattere nazionale. 8) Rappresentante della Federazione italiana industriali produttori esportatori vini, liquori e affini. 9) Rappresentante dell'Unione italiana vini. 10) Rappresentante dell'Associazione enotecnici italiani. 11) Rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Repubblica, scelto dal Ministro per l'industria e per il commercio. 12) Rappresentante del comune di Siena. 13) Rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Siena. 14) Rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena. 15) 16), 17), 18), 19), 20), 21), sette membri designati dall'assemblea degli Enti partecipanti. I consiglieri durano in carica tre anni: possono essere confermati. Il loro ufficio è gratuito con solo diritto al rimborso delle spese per i membri residenti fuori della sede dell'Ente. Nel caso di vacanza di posti l'Ente rappresentato dal consigliere già in carica provvederà alla nuova designazione. La durata in carico del nuovo nominato sarà quella residua del membro cui egli è succeduta.
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