Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale
Art. 17
In vigore dal 24 gen 1961
Spetta alla Giunta esecutiva:
a) provvedere all'amministrazione dell'Ente secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;
b) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo di ciascun esercizio;
c) deliberare sull'ammissione dei vini all'Enoteca e alla Mostra-mercato;
d) adottare, in caso di urgenza, deliberazioni su materie di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale dovranno essere presentate per la ratifica nella prima riunione di esso;
e) adottare provvedimenti per l'organizzazione dell'Enoteca, della Mostra-mercato e di ogni altra manifestazione, nonché per l'azione in genere che l'Ente deve svolgere;
f) designare un membro tecnico per la Commissione giudicatrice dei vini;
g) sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione le eventuali azioni da promuovere e da sostenere in giudizio nell'interesse dell'Ente;
h) deliberare su ogni altro argomento che - non di competenza dell'assemblea o del Consiglio di amministrazione sia ad essa sottoposta dal presidente dell'Ente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1627#art-sde-17