Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale

Art. 21

In vigore dal 24 gen 1961
La Commissione giudicatrice dei vini è composta dal presidente dell'Ente e da quattro membri tecnici nominati dal Consiglio di amministrazione e designati: uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; uno dell'Accademia italiana della vite e del vino; uno (maestro assaggiatore) dall'Ordine nazionale assaggiatori di vino; uno dalla Giunta esecutiva dell'Ente. I componenti la Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'ufficio. Nel caso di vacanza di posti il Consiglio di amministrazione - sempre su designazione dell'organo interessato - provvede all'integrazione. La durata in carica del nuovo nominato è quella residua del membro cui egli è succeduto. È compito della Commissione di selezionare e indicare alla Giunta esecutiva i vini da ammettere alla Enoteca ed alla Mostra-mercato, restando fermo il principio che i vini ammessi all'Enoteca sono ammessi anche alla Mostra-mercato. La Commissione si aduna, su invito del presidente, tutte le volte che egli lo ritenga necessario. Le adunanze sono legalmente costituite con l'intervento di almeno tre membri oltre il presidente. Le determinazioni della Commissione sono adottate con il voto favorevole di quattro quinti dei membri se l'adunanza è totalitaria e negli altri casi con il voto favorevole di almeno tre dei partecipanti all'adunanza. Delle determinazioni adottate deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario generale dell'Ente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1627#art-sde-21

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