Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale
Art. 24
In vigore dal 24 gen 1961
Il Ministro per l'industria e per il commercio, in caso di constatata carenza funzionale degli organi dell'Ente o di accertate gravi irregolarità amministrative, può affidare l'amministrazione straordinaria dell'Ente stesso ad un commissario, da nominarsi con proprio decreto e di intesa col Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1627#art-sde-24