Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale

Art. 25

In vigore dal 24 gen 1961
L'Ente può essere sciolto con deliberazione dell'assemblea degli Enti partecipanti, cui partecipino almeno quattro quinti e con il voto favorevole di almeno i tre quarti del numero totale degli Enti partecipanti. Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente potranno essere disposti anche con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio sentito il Consiglio di Stato, a seguito di manifesta e comprovata impossibilità dell'Ente di attuare i propri scopi, in ogni caso spetta allo stesso Ministro la nomina, di intesa col Ministro per l'agricoltura e le foreste, del liquidatore. Le attività nette, che resteranno dopo esaurita la liquidazione ed effettuato il rimborso delle quote agli Enti partecipanti, saranno devolute al comune di Siena con il vincolo di destinarle ad iniziative di interesse vitivinicolo. Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio COLOMBO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1627#art-sde-25

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