Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale

Art. 22

In vigore dal 24 gen 1961
L'esercizio finanziario dell'Ente inizia con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 ottobre di ciascun anno l'Assemblea deve approvare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e entro il 30 aprile deve approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio precedente. Il conto consuntivo - corredato della relazioni del Collegio dei revisori dei conti - deve restare depositato, a disposizione dei rappresentanti degli Enti partecipanti nell'assemblea, per almeno quindici giorni antecedenti quello fissato per l'assemblea. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, non appena approvati dall'assemblea, devono essere inviati per la definitiva approvazione al Ministero dell'industria e del commercio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1627#art-sde-22

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