Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale
Art. 12
In vigore dal 24 gen 1961
Il presidente è nominato, su proposta del Ministro per l'industria ed per il commercio, di intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Dura in carica tre anni e può essere confermato nell'ufficio. L'ufficio del presidente è gratuito.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca (fissandone l'ordine del giorno) e presiede le assemblee ordinarie e straordinarie degli Enti partecipanti, le adunanze del Consiglio di amministrazione, quelle della Giunta esecutiva e quelle della Commissione giudicatrice dei vini; sovraintende alla esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente e provvede a quanto necessario per assicurare la continuità amministrativa della gestione.
In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il vice presidente, il quale è nominato dal Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza, tra i suoi componenti rappresentanti gli enti senesi.
Il vice presidente decade di carica con lo scadere dei componenti il Consiglio di amministrazione e presta la sua opera gratuitamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1627#art-sde-12