Art. 18
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale

Art. 18

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In vigore dal 24 gen 1961
La Giunta esecutiva si aduna, su invito del presidente, tutte le volte che egli lo ritenga necessario, oppure a richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Le adunanze sono legalmente costituite con l'intervento di almeno tre membri, oltre il presidente o il vice presidente. Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza assoluta degli intervenuti votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate nelle adunanze viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1627#art-sde-18