Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai

Art. 7

CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 31 dic 1960
Agli operai che sono assegnati con carattere di continuità alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo. Di casi particolari fra quelli che non rientrino nei sopraindicati, si terrà, conto nella retribuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo