Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai
Art. 9
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO
In vigore dal 31 dic 1960
In caso di interruzioni di lavoro, sarà riservato agli operai il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la paga di fatto e l'indennità di contingenza, con facoltà, per l'azienda di adibire gli operai ad altri lavori. Lo stesso trattamento (comprensivo della percentuale minima contrattuale di cottimo) veri usata al lavoratore cottimista;
2) per le ore perdute e per le quali gli operai non siano trattenuti in stabilimento, non sarà dovuta alcuna retribuzione.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali locali per il prolungamento di tale termine, il lavoratore potrà chiedere il suo licenziamento con diritto a tutte le normali indennità compreso il preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-9