Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai

Art. 8

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 31 dic 1960
La durata normale di lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni. Tuttavia, per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle otto ore, la ripartizione dell'orario settimanale potrà avvenire negli altri giorni superando - a regime normale - i limiti previsti al comma precedente, purchè non si superino le nove ore giornaliere o le 48 settimanali. Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro non potrà superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge. L'orario verrà affisso all'entrata dello stabilimento. Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. L'operaio deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-8

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