Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai
Art. 12
RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 31 dic 1960
Il riposo, settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Gli operai che non fruiscono del riposo settimanale in domenica, come ad esempio gli addetti a lavori (discontinui o di semplice attesa e custodia, dovranno usufruire del riposo in altro giorno della settimana che si chiamerà "riposo compensativo".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-12