Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai

Art. 12

RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 31 dic 1960
Il riposo, settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge. Gli operai che non fruiscono del riposo settimanale in domenica, come ad esempio gli addetti a lavori (discontinui o di semplice attesa e custodia, dovranno usufruire del riposo in altro giorno della settimana che si chiamerà "riposo compensativo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-12

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