Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai

Art. 17

RECLAMI SULLA PAGA

In vigore dal 31 dic 1960
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza tra la somma pagata e quella indicata sulla lista paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento: l'operaio che non vi provveda perde ogni diritto per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa. Per la regolarizzazione delle eventuali differenze, gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati entro sei mesi dal giorno del pagamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-17

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