Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai
Art. 18
DONNE ADDETTE A MANSIONI MASCHILI
In vigore dal 31 dic 1960
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra della si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una nuova tariffa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-18