Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai

Art. 23

TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA

In vigore dal 31 dic 1960
Per la tutela dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme, al trattamento economico e alle disposizioni particolari e varie delle vigenti leggi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-23

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