Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai
Art. 25
TRASFERTE
In vigore dal 31 dic 1960
All'operaio inviato dall'azienda in servizio fuori comune devono essere rimborsate le spese di viaggio, mentre quelle del vitto e del pernottamento, solo nel caso di dimostrata necessità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-25