Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai
Art. 25
25 / 55TRASFERTE
In vigore dal 31 dic 1960
All'operaio inviato dall'azienda in servizio fuori comune devono essere rimborsate le spese di viaggio, mentre quelle del vitto e del pernottamento, solo nel caso di dimostrata necessità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-25