Art. 25 · TRASFERTE
Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai

Art. 25

25 / 55

TRASFERTE

In vigore dal 31 dic 1960
All'operaio inviato dall'azienda in servizio fuori comune devono essere rimborsate le spese di viaggio, mentre quelle del vitto e del pernottamento, solo nel caso di dimostrata necessità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-25