Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai
Art. 26
TRASFERIMENTO
In vigore dal 31 dic 1960
All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa località, per cui ne derivi L'effettivo trasferimento di residenza, sarà corrisposto l'importo preventivamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per sè, per la famiglia e per le masserizie, ed una speciale indennità di trasferta nella misura corrispondente al rimborso delle spese di Vitto e alloggio - limitatamente all'operaio - per la durata di dieci giorni.
L'operaio ha diritto inoltre al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione di contratto di affitto, se dovuto, per un massimo comunque di tre mesi.
L'operaio che non accetta il trasferimento potrà essere licenziato con diritto a tutte le indennità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-26