Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai

Art. 10

RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE

In vigore dal 31 dic 1960
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonché di quelle dovute a soste concordate fra le parti, purchè il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora, al giorno, e si effettui entro i 30 giorni lavorativi seguenti al periodo in cui è avvenuta la interruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-10

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