Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai
Art. 11
INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO
In vigore dal 31 dic 1960
L'entrata degli operai nello stabilimento sarà regolata come segue, salvo diverse disposizioni aziendali:
il primo segnale verrà dato venti minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro, a questo segnale sarà aperto l'accesso nello stabilimento;
il secondo segnale verrà, dato cinque minuti prima dell'ora fissata per l'inizio dei lavoro;
il terzo segnale verrà dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro.
A questo segnale l'operaio dovrà trovarsi al suoi posto di lavoro per iniziare la sua attività.
il ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso entro i primi 15 minuti o oltre i quindici e fino a trenta minuti.
L'uscita e indicata dall'unico segnale dato alla fine del lavoro.
Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima del segnale del suo termine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-11