Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai
Art. 2
DONNE E FANCIULLI
In vigore dal 31 dic 1960
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-2