Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai
Art. 3
DOCUMENTI E RESIDENZA
In vigore dal 31 dic 1960
Per essere ammesso al lavoro, l'operaio è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) tessere e libretti delle assicurazioni sociali e dell'Istituto di Malattia in quanto ne sia in possesso;
3) carta di identità o documento equivalente.
È in facoltà dell'azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore a tre mesi, nonché il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti.
L'azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio è tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il suo domicilio, a notificare i successivi mutamenti, e se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia, per poter beneficiare degli assegni familiari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-3