Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949
Art. 5
In vigore dal 31 dic 1960
La durata dell'apprendistato dovrà essere gradualmente ridotta per i giovani in possesso di un titolo di studio di scuola professionale.
Detta riduzione dovrà essere preventivamente concordata fra le associazioni territoriali.
Nel computo della durata dell'apprendistato dovrà essere tenuto conto del servizio prestato, con la stessa qualifica e nello stesso mestiere, presso altre aziende.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-acn-5