Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949

Art. 1

In vigore dal 31 dic 1960
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 18 NOVEMBRE 1949 DA VALERE PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE O LABORATORI PER LA LAVORAZIONE DEGLI ARTICOLI DI OREFICERIA, GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA PREVALENTEMENTE IN ORO E PLATINO Addì, 18 novembre 1949, in Milano Tra la FEDERAZIONE NAZIONALE ORAFI, GIOIELLIERI, ARGENTIERI, OROLOGIAI ED AFFINI D'ITALIA, nella persona del suo presidente sig. Guindani Giuseppe, rappresentato per delega dal sig. Invernizzi Guido, assistito dai signori Duranti Giuseppe, Socci Dante, Micheletto Emilio, dal dott. Casnedi Edoardo dell'Associazione Orafa Lombarda e dal sig. Luigi Zanzola dell'Associazione Industriale Lombarda; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, ARTISTICHE E VARIE (F.I.L.L.A.V.) rappresentata dal suo segretario nazionale responsabile sig. Alfonso Raguzzini e dal segretario nazionale rag. Fanelli Gaetano; e la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DEL LEGNO, ARTISTICHE E VARIE, (F.U.L.L.A.V.) rappresentata dal suo segretario generale sig. Bellandi Paolo e dal vice segretario generale Mariani Lino; è stato stipulato il presente accordo Collettivo Nazionale da valere per gli apprendisti dipendenti dalle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino. Il presente accordo avrà la stessa durata del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 31 marzo 1949. . È considerato apprendista colui che viene assunto da una azienda per imparare metodicamente un mestiere sotto la guida e l'esempio del datore di lavoro, del dirigente o di operai specializzati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-acn-1

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