Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949
Art. 3
In vigore dal 31 dic 1960
Il periodo di prova per gli apprendisti, potrà essere di mesi 1 (uno). Passato il periodo di prova ha inizio il regolare rapporto di lavoro per il tirocinio dell'apprendistato, con anzianità comprensiva del periodo di prova stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-acn-3