CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 53
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
In vigore dal 31 dic 1960
Le parti si danno atto che col presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni individuali e collettive più favorevoli al lavoratore vigenti presso le singole aziende all'entrata in vigore del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-53