CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende

Art. 55

DECORRENZA E DURATA

In vigore dal 31 dic 1960
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro avrà validità di due anni con decorrenza dal 1 marzo 1949 e si intenderà tacitamente rinnovato per eguali periodi di tempo qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-55

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo