CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 55
DECORRENZA E DURATA
In vigore dal 31 dic 1960
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro avrà validità di due anni con decorrenza dal 1 marzo 1949 e si intenderà tacitamente rinnovato per eguali periodi di tempo qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-55