Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949
Art. 8
In vigore dal 31 dic 1960
L'apprendista retribuito nella forma o misura prevista dall'articolo precedente avrà diritto a degli scatti semestrali di aumento in base all'anzianità di lavoro, come dalle tabelle allegate dimostrative. Nel caso che l'apprendista, pur non avendo compiuto l'intero periodo semestrale di lavoro fissato dalle rispettive tabelle di categoria, abbia raggiunto un grado di preparazione tale da ritenersi meritevole, della retribuzione immediatamente superiore a quella spettantegli, potrà farne richiesta al suo datore di lavoro.
Superata la metà della durata del periodo di apprendistato, l'apprendista potrà richiedere di essere sottoposto alla prova del capolavoro; se la prova darà esito favorevole l'apprendista dovrà essere passato immediatamente nella categoria degli operai qualificati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-acn-8