Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949
Art. 12
In vigore dal 31 dic 1960
In caso di licenziamento derivante dalla risoluzione non in tronco del rapporto di lavoro, spetterà all'apprendista una indennità pari a due giornate della retribuzione corrispostagli all'atto del licenziamento per ogni semestre di anzianità.
Per gli apprendisti confermati dopo il periodo di apprendistato la misura dell'indennità di anzianità sarà quella prevista all' del contratto, anche per il periodo di apprendistato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-acn-12