Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949

Art. 14

In vigore dal 31 dic 1960
Nella eventualità che durante la durata di applicazione del presente contratto le organizzazioni nazionali stabilissero il passaggio a paga base di tutta o di una parte della indennità di contingenza, i rappresentanti delle Associazioni stipulanti si incontreranno per rivedere le percentuali stabilite nelle tabelle del presente accordo, in modo che gli apprendisti non vengano a ricevere, dopo l'entrata in vigore dell'accordo, una retribuzione complessiva inferiore a quella percepita in precedenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-acn-14

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