Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949
Art. 10
In vigore dal 31 dic 1960
Il datore di lavoro deve trattare l'apprendista come un buon padre di famiglia, preservarne la salute, sorvegliare la sua condotta ed insegnargli metodicamente e completamente il mestiere.
Non potrà inoltre sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere oggetto dell'apprendistato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-acn-10