Art. 10
Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949

Art. 10

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In vigore dal 31 dic 1960
Il datore di lavoro deve trattare l'apprendista come un buon padre di famiglia, preservarne la salute, sorvegliare la sua condotta ed insegnargli metodicamente e completamente il mestiere. Non potrà inoltre sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere oggetto dell'apprendistato.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-acn-10