Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949
Art. 7
In vigore dal 31 dic 1960
La retribuzione dell'apprendista dovrà essere calcolata in percentuale prendendo come base la paga base dell'operaio qualificato (vedi tabelle allegate dimostrative) mentre l'indennità di contingenza verrà calcolata in percentuale prendendo per base la contingenza effettivamente in vigore, relativa all'età dell'apprendista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-acn-7