Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949
Art. 6
In vigore dal 31 dic 1960
L'apprendista avrà diritto ad una retribuzione come previsto dalle tabelle allegate solamente dopo aver trascorso un periodo continuativo di mesi 3 (tre).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-acn-6