Art. 14
Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949

Art. 14

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In vigore dal 31 dic 1960
Nella eventualità che durante la durata di applicazione del presente contratto le organizzazioni nazionali stabilissero il passaggio a paga base di tutta o di una parte della indennità di contingenza, i rappresentanti delle Associazioni stipulanti si incontreranno per rivedere le percentuali stabilite nelle tabelle del presente accordo, in modo che gli apprendisti non vengano a ricevere, dopo l'entrata in vigore dell'accordo, una retribuzione complessiva inferiore a quella percepita in precedenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-acn-14