Accordo 10 novembre 1954
Art. 2
In vigore dal 24 dic 1960
Gli importi di contingenza, corrisposti in aggiunta alle 26 quote giornaliere, saranno conservati in cifra ad personam a coloro che ne beneficiavano alla data di entrata in vigore del predetto accordo 12 giugno 1954.
Dichiarazione a verbale.
Da parto industriale si dichiara che in sede di stipulazione di futuri accordi che comportino aumenti di retribuzione, la situazione di tali importi sarà proposta all'esame delle Associazioni stipulanti i detti accordi.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-an-2