Accordo 28 luglio 1954

Art. 2

LAVORI DISCONTINUI

In vigore dal 24 dic 1960
Per i settori che si uniformano, per il trattamento degli addetti ai lavori discontinui, alle norme degli accordi interconfederali, la norma e la decima ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta al 20 per cento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-al-2

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