Accordo 28 luglio 1954
Art. 2
LAVORI DISCONTINUI
In vigore dal 24 dic 1960
Per i settori che si uniformano, per il trattamento degli addetti ai lavori discontinui, alle norme degli accordi interconfederali, la norma e la decima ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta al 20 per cento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-al-2