Accordo 12 giugno 1954
Art. 10
SETTORI CHE NON APPLICANO I MINIMI INTERCONFEDERALI
In vigore dal 24 dic 1960
Le norme contenute nel presente accordo per il conglobamento ed il riassetto zonale, compresa la decorrenza, valgono anche per i settori industriali che non applicano i minimi di paga base risultanti dagli accordi interconfederali e verranno attuate dalle parti stipulanti, nell'ulteriore seguito della presente trattativa, con l'intervento delle Associazioni interessate dei singoli settori.
Ai lavoratori di detti settori saranno quindi corrisposti, per ciascuna provincia o zona provinciale, sempre con la stessa decorrenza, gli stessi aumenti per il manovale comune di età superiore agli anni 20 e, rispettivamente, per le altre qualifiche operaie ed impiegatizie, previsti dall', salve le eventuali integrazioni indispensabili ai fini dell'allineamento retributivo delle provincie comprese nella stessa zona.
Dichiarazione a verbale.
Per i settori e per le provincie (o zone provinciali) nelle quali attualmente l'indennità di contingenza è corrisposta, nei confronti di tutto il personale o di alcune particolari categorie, anziché per le normali giornate di presenza al lavoro, per 30 giorni al mese, o con modalità analoghe, la situazione verrà presa in esame al fine di risolvere i problemi nascenti da tale situazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-ag-10