Accordo 12 giugno 1954

Art. 7

In vigore dal 24 dic 1960
Le quote di caropane che eccedono l'importo base di lire 20 previste per talune categorie di lavoratori continueranno ad essere corrisposte secondo le norme in vigore. Le organizzazioni interessate di settore potranno provvedere alla disciplina definitiva di tali quote tenendo conto anche delle norme di legge che potranno intervenire per la regolamentazione del caropane.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-ag-7

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