Accordo 12 giugno 1954

Art. 4

RIPROPORZIONAMENTO DELLE ALIQUOTE

In vigore dal 24 dic 1960
Le percentuali di cottimo e le altre percentuali - previste dai contratti di lavoro vigenti - che non trovano applicazione sulla intera retribuzione, verranno riproporzionate in nuove percentuali sulla retribuzione conglobata. La determinazione delle nuove percentuali sarà fatta successivamente dalle Confederazioni stipulanti con l'intervento delle Organizzazioni rispettive interessate per ciascun settore, riducendo ad una sola le varie aliquote differenziate risultanti per le singole zone e qualifiche più rappresentative adeguandosi al valore più elevato di dette zone e qualifiche ed arrotondando gli eventuali decimali all'unità superiore. Gli stessi criteri per il riproporzionamento, in quanto applicabili, saranno seguiti per le altre aliquote o per gli altri istituti, non contrattuali, precedentemente non riferiti alla intera retribuzione. Nota all'. Il conglobamento nella, retribuzione base delle indennità di contingenza, di caropane e delle eventuali quote di rivalutazione convenuto col presente accordo, non è, naturalmente, operativo per le aliquote di legge (come avviene ad es. per forme previdenziali in atto per particolari settori) riferite alla sola retribuzione base. Le associazioni sindacali presenteranno richiesta comune alle Autorità governative per l'aggiornamento della disposizione in aderenza a quanto stabilito dal presente articolo ai fini del riproporzionamento della aliquota contributiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-ag-4

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