Accordo 12 giugno 1954
Art. 5
COTTIMI
In vigore dal 24 dic 1960
Le nuove tariffe di cottimo saranno riferite ai nuovi minimi di paga, maggiorati delle percentuali di cottimo riproporzionate come all', secondo le disposizioni che nei singoli contratti regolano la disciplina del cottimo.
Le tariffe in atto non riferite alla intera retribuzione saranno modificate dalle aziende in modo che - ferma la loro rispondenza alle norme dei singoli contratti - dalla variazione di esse non derivi, rispetto alla situazione anteriore al presente accordo, onere nè all'azienda, nè alla maestranza, salvi naturalmente i benefici derivanti ai lavoratori ai sensi dello . Inoltre i lavoratori dovranno beneficiare della minor riduzione della tariffa che si ottiene riproporzionando la medesima alle paghe basi conglobate depurate delle quote di cui allo stesso .
La revisione delle tariffe di cottimo dovrà essere effettuata dalle aziende non oltre il 6° mese dalla data in cui sarà definita la percentuale riproporzionata di cottimo contrattuale.
Le aziende che non avessero corrisposto - in tutto od in parte - la prima quota di rivalutazione ai sensi del punto 3° dell'accordo 5 agosto 1949 modificato dall'accordo 30 settembre 1949, sono autorizzate a scorporare una parte dell'utile di cottimo o dei guadagni derivanti da altre forme di incentivo per un importo pari alla, suddetta quota di rivalutazione ed a trasferirla a paga base onde quest'ultima risulti non inferiore alla nuova paga base unificata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-ag-5