Accordo 12 giugno 1954
Art. 3
AUMENTI DERIVANTI DAL RIASSETTO ZONALI
In vigore dal 24 dic 1960
Gli aumenti sulle attuali retribuzioni individuali di fatto derivanti dal riassetto zonale da corrispondere in ciascuna provincia (o zona provinciale) per il manovale comune di età superiore ad anni 20, sono quelli di cui alla tabella 2. Tali aumenti saranno applicati alle altre qualifiche operaie ed alle qualifiche speciali ed impiegatizie con gli scarti percentuali per qualifica, età e sesso previsti dall'accordo interconfederale 21 marzo 1951 per i punti di contingenza.
Ai lavoratori ai quali, dall'applicazione del disposto del comma precedente non derivi un aumento pari almeno al valore di un punto e mezzo di variazione della indennità di contingenza, le aziende corrisponderanno la integrazione necessaria ad assicurare detto aumento minimo conformemente a quanto indicato nella stessa tabella 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-ag-3