Accordo 12 giugno 1954
Art. 2
RIASSETTO ZONALE - CRITERI RELATIVI
In vigore dal 24 dic 1960
La composizione delle zone territoriali di retribuzione e la misura di tale retribuzione sono state convenute tra le Organizzazioni stipulanti in base a valutazioni generali complessive che rientrano nella specifica, esclusiva e non demandabile competenza degli organismi confederali: tutte le disposizioni relative si intendono pertanto modificabili solo da dette Organizzazioni e pertanto sono sottratte alla negoziazione sia delle Associazioni nazionali o regionali, sia di quelle territoriali eventualmente interessate.
Di conseguenza le organizzazioni confederali si impegnano ad adoperarsi per evitare qualsiasi atto in contrasto con l'impegno di cui al comma precedente.
Dichiarazione a verbale.
La norma di cui al primo comma del presente articolo non vincola la facoltà delle. Associazioni nazionali di settore delle due parti di determinare, in sede di stipulazione dei rispettivi contratti, eventuali variazioni della, misura assoluta delle retribuzioni minime.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-ag-2