Accordo 12 giugno 1954
Art. 9
VARIAZIONE DELLE RETRIBUZIONI SECONDO LA SCALA MOBILE
In vigore dal 24 dic 1960
Restano in vigore le norme di cui all'accordo 21 marzo 1951 relative alle variazioni delle retribuzioni secondo l'indice nazionale del costo della vita.
Tali variazioni non influiranno sulle retribuzioni conglobate e saranno conteggiate separatamente, secondo le norme finora applicate per la indennità di contingenza.
Le organizzazioni stipulanti si riservano di prendere sucessivamente in esame il problema della sistemazione delle eventuali quote di futura variazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-ag-9