Accordo 28 luglio 1954
Art. 1
RETRIBUZIONI MINIME UNIFICATE
In vigore dal 24 dic 1960
ACCORDO 28 LUGLIO 1954 INTEGRATIVO DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 12 GIUGNO 1954
Addì 28 luglio 1954
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. Angelo Costa, dal Vice Presidente dott.
Senatore Borletti e dall'ingegnere Emilio Zacchi Presidente del Comitato Permanente per gli Affari Sindacali, assistiti dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani e dal dott. Filippo Bazzanti;
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale on. Giulio Pastore, dai Segretari confederali dott. Bruno Storti, dottor paolo Carezzali e dott. Dionigi Coppo, assistiti dal prof. Salvatore Papa;
l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dottor Italo Viglianesi, dal dott. Raffaele Vanni, assistiti dal sig. Sergio Cesare;
Addì 28 luglio 1954
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. Angelo Costa, dal Vice Presidente dott.
Senatore Borletti e dall'ingegnere Emilio Zacchi Presidente del Comitato Permanente per gli Affari Sindacali, assistiti dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani e dal dott. Filippo Bazzanti;
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI DEI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L), rappresentata dal Segretario generale prof. Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Brani; ad integrazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 si conviene quanto segue:
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RETRIBUZIONI MINIME UNIFICATE
Per i settori industriali che si uniformano agli accordi interconfederali le nuove retribuzioni minima unificate di cui all' dell'accordo 12 giugno 1954 sono quelle risultanti dalle annesse tabelle 1 e 2 per gli impiegati e gli intermedi e dalle tabelle 3, 4, 5 per gli operai dei Gruppi merceologici A, B e C.
L'applicazione dei minimi convenuti per gli operai dei gruppi merceologici B e C non deve in ogni caso portare a ridurre i minimi in atto eventualmente superiori per qualche qualifica in qualche provincia: tali ultimi minimi restano in vigore anche per i nuovi assunti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-al-1