Accordo 23 novembre 1954
Art. 1
In vigore dal 24 dic 1960
ACCORDO 23 NOVEMBRE 1954 PER L'APPLICAZIONE DEL CONGLOBAMENTO ALLA REGIONE SICILIANA
Addì 23 novembre 1954
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. Angelo Costa, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani e dal dott. Filippo Bazzanti;
con l'intervento della FEDERAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA SICILIA, rappresentata dal Vice Presidente avvocato Giuseppe Giacalone, assistito dal dott. Giuseppe Pedone e dall'avv. Paolo Salmeri;
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario generale aggiunto dott. Bruno Storti, assistito dal prof.
Salvatore Papa;
con l'intervento della SEGRETERIA REGIONALE PER LA SICILIA, rappresentata dal dott. Nino Muccioli, on. Vito Scalia, sig. Sincrio;
e
l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dottor Raffaele Vanni assistito dal sig. Sergio Cesare;
con l'intervento della ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER LA SICILIA, rappresentata dal sig. Francesco Gestivo.
Addì 23 novembre 1954
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. Angelo Costa, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani e dal dott. Filippo Bazzanti;
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI DEI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal Presidente on. Gianni Roberti, dal Segretario generale professor Giuseppe Landi, assistito dai sigg.
Enrico Brani, on. Nino Santagati, Gioacchino Arcuri;
In applicazione di quanto disposto dall' dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale, si conviene quanto segue:
.
I minimi salariali previsti dalle tabelle 3, 4 e 5 annesse all'accordo interconfederale 28 luglio 1954, vengono applicati nella Regione siciliana nelle seguenti percentuali, per le categorie professionali e gli scaglioni di età pure indicati di seguito:
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CATEGORIE | Percentuale
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UOMINI |
|
OPERAI SPECIALIZZATI: |
dai 18 ai 20 anni..................| 03,37
dai 16 ai 18 anni..................| 68,78
|
OPERAI QUALIFICATI: |
dal 18 ai 20 anni..................| 91,08
dai 16 ai 18 anni..................| 71,74
inferiore ai 16 anni...............| 37,47
|
MANOVALI SPECIALIZZATI: |
dai 18 ai 20 anni..................| 89,55
dai 16 ai 18 anni..................| 82,76
inferiore ai 16 anni 01,99 |
|
MANOVALI COMUNI: |
dai 18 ai 20 anni..................| 92,40
dai 16 ai 18 anni..................| 85,18
inferiori ai 16 anni...............| 70,26
|
|
DONNE |
|
1ª CATEGORIA: |
superiori ai 20 anni...............| 83,30
dai 18 ai 20 anni..................| 85,91
dai 16 ai 18 anni..................| 71,15
|
2ª CATEGORIA: |
superiori ai 20 anni...............| 88,76
dai 18 ai 20 anni..................| 85,51
dai 16 ai 18 anni..................| 76,39
inferiori ai 10 anni...............| 60,52
|
3ª CATEGORIA: |
superiori ai 20 anni...............| 83,83
dai 18 ai 20 anni..................| 86,54
dai 16 ai 18 anni..................| 79,73
Inferiori ai 16 anni...............| 66,39
Le cifre risultanti dall'applicazione delle percentuali sopra elencate, verranno arrotondate, ove necessario, ai 5 centesimi superiori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-an-1-2