Accordo 23 novembre 1954

Art. 4

In vigore dal 24 dic 1960
Le situazioni rientranti nell' dell'accordo, 12 giugno 1954, verranno esaminate secondo quanto statuito dal predetto articolo. Dichiarazione a verbale. Non appena vengano definitivamente rimosse, le condizioni che si frappongono al miglioramento della situazione dell'industria siciliana e le condizioni stesse raggiungano una situazione di equilibrio rispetto a quella del rimanente territorio nazionale, verrà esaminato l'adeguamento della situazione retributiva della categoria di Cui all'. Addì 23 novembre 1954, in Roma. tra la FEDERAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA SICILIA rappresentata dai sigg. dott. Giuseppe Pedone e avv. Paolo Salmeri; e la SEGRETERIA REGIONALE PER LA SICILIA DELLA C.I.S.L. rappresentata dal dott. Nino Muccioli; e la ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER LA SICILIA DELLA U.I.L. rappresentata dal sig. Francesco Gestivo. I punti di variazione della scala mobile maturati dopo l'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento, si intendono riportati nelle misure stabilite dall'accordo interconfederale per la scala mobile del 21 marzo 1951. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-an-4

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