Accordo 23 novembre 1954

Art. 2

In vigore dal 24 dic 1960
Le aziende che avevano corrisposto i minimi di paga base interconfederale senza alcun temperamento o riduzione, sono tenute ad applicare i nuovi minimi conglobati previsti dalle tabelle 3, 4 e 5 annesse all'accordo interconfederale 28 luglio 1954.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-an-2-2

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