Art. 1

In vigore dal 24 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954, e relative tabelle, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali, stipulato tra, la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo 26 giugno 1954 relativo alla zona di Trieste; Visto l'accordo 28 luglio 1931, e relative tabelle, integrativo dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954; Visto l'accordo 15 ottobre 1954-1 sulla decorrenza delle aliquote riproporzionate; Visto l'accordo 10 novembre 1951 relativo alle quote mensili di contingenza; Visto l'accordo 23 novembre 1954 relativo alla misura della indennità giornaliera di contingenza; Visto l'accordo 23 novembre 1954 per l'applicazione dei conglobamento alla Regione Siciliana; Tutti stipulati dalle medesime confederazioni sindacali di cui all'accordo 12 giugno 1954; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 27 del 19 febbraio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per la quali sono stati stipulati gli accordi interconfederali 12 giugno 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali, 26 giugno 1954 relativo alla, zona di Trieste, 28 luglio 1954, integrativo dell'accordo 12 giugno 1954, 15 ottobre 1954 sulla decorrenza delle aliquote, riproporzionate, 10 novembre 1954 relativo alle quote mensili di contingenza, 23 novembre 1954 relativo alla misura dell'indennità giornaliera di contingenza, 23 novembre 1954 per l'applicazione del conglobamento alla REgione Siciliana, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi interconfederali anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 9. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-rd-1

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