Accordo 28 luglio 1954
Art. 3
DECORRENZA
In vigore dal 24 dic 1960
Ferme restando le disposizioni di cui all' dell'accordo 12 giugno 1954, le tabelle di cui al precedente hanno la stessa decorrenza del predetto accorda e cioè dal periodo di paga in corso al 12 giugno 1954.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Confederazioni accerteranno, con la collaborazione delle Associazioni interessate, le quote eccedenti i nuovi minimi che vengono mantenute ad personam e si scambieranno i dati in loro possesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-al-3